CASO DI STUDIO PRESO IN ESEMPIO
Quando l’assemblea di condominio decide di revocare l’amministratore oppure di non rinnovare l’incarico al termine dell’anno, è frequente che sorgano dubbi – o addirittura frizioni – in merito al passaggio di consegne.
Cosa deve effettivamente consegnare l’amministratore uscente? In quali tempi? E cosa succede se non lo fa?
Per rispondere a queste domande, è importante chiarire alcuni concetti di base, previsti espressamente dal Codice Civile, e precisare i profili di responsabilità – anche penale – che possono emergere nei casi più critici.
INDICE DEI CONTENUTI
1. Il rapporto tra amministratore e condominio è un contratto di mandato
2. Cosa prevede l’art. 1129 del Codice Civile
3. La consegna non può essere condizionata
4. Cosa può fare il nuovo amministratore
5. I profili di responsabilità penale
6. ConclusionE
Il rapporto tra amministratore e condominio è un contratto di mandato
Il primo aspetto da chiarire è che il rapporto tra amministratore e condominio è, a tutti gli effetti, un contratto di mandato (artt. 1703 ss. c.c.).
L’amministratore, infatti, agisce per conto dei condomini, eseguendo le delibere assembleari, curando la gestione ordinaria, la conservazione delle parti comuni, i rapporti con i fornitori, le assicurazioni, la contabilità. Proprio perché si tratta di un mandato, alla cessazione dell’incarico (per revoca, dimissioni o scadenza del termine), l’amministratore ha il dovere di rendere conto della propria attività e di restituire tutto ciò che ha ricevuto per l’esecuzione del mandato, compresa la documentazione amministrativa e contabile. Questo obbligo non deriva solo dalle regole generali sul mandato, ma è espressamente previsto dal Codice Civile nella normativa sul condominio.
Sei un nuovo amministratore?
Verifica subito cosa deve consegnarti il tuo predecessore.
Cosa prevede l’art. 1129 del Codice Civile
Il comma 8 dell’art. 1129 c.c., così come modificato dalla riforma del condominio (L. 220/2012), stabilisce in modo inequivocabile:
“Alla cessazione dell’incarico, l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso relativa al condominio e ai singoli condomini.”
Questa disposizione, molto chiara nella formulazione, è stata interpretata dalla giurisprudenza in senso ampio e rigoroso. La consegna riguarda:
- i registri di contabilità e anagrafe condominiale;
- i verbali delle assemblee;
- la contabilità bancaria, le credenziali di accesso all’home banking e i mandati di pagamento;
- le fatture, i contratti in corso, le polizze assicurative;
- le chiavi di accesso ai locali tecnici o comuni;
- eventuale documentazione tecnica, catastale, edilizia;
- e ogni altro documento ricevuto nell’esercizio del mandato.
.
Il principio è che la gestione condominiale deve essere pienamente trasparente e tracciabile, anche in caso di passaggio da un amministratore all’altro.

La consegna non può essere condizionata
Spesso l’amministratore uscente sostiene di trattenere la documentazione in attesa del pagamento del proprio compenso.
Ma questa posizione non ha alcun fondamento giuridico.
La Cassazione, infatti, ha affermato che la documentazione non è un bene di proprietà dell’amministratore, bensì del condominio, e quindi non può essere trattenuta a titolo di “garanzia”.
L’obbligo di consegna, quindi, è immediato e non subordinato. Eventuali crediti dell’amministratore (per onorari, rimborsi o spese) vanno fatti valere separatamente, anche in sede giudiziale, ma non giustificano il blocco della gestione condominiale.
Cosa può fare il nuovo amministratore
Se l’amministratore uscente non adempie al suo obbligo, il nuovo incaricato (o anche un singolo condomino, se legittimato) ha a disposizione diverse azioni:
- inviare una diffida formale a mezzo PEC o raccomandata A/R, indicando un termine breve per la consegna;
- promuovere un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., per ottenere dal giudice l’ordine immediato di consegna;
- proporre azione risarcitoria per i danni subiti dal condominio a causa dell’inadempimento;
- in alcuni casi, valutare anche una denuncia penale.
I profili di responsabilità penale
Quando la condotta dell’amministratore uscente è particolarmente grave, il suo comportamento può configurare anche il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.).
Questa fattispecie delittuosa si verifica quando l’amministratore trattiene indebitamente documentazione o somme di denaro appartenenti al condominio. Al verificarsi di tale ipotesi il nuovo amministratore può presentare una querela entro tre mesi.
Conclusione
Il cambio di amministratore è una fase fisiologica nella vita condominiale, ma deve avvenire in modo trasparente e senza ostacoli. Il Codice Civile impone all’amministratore uscente un obbligo preciso e immediato di consegna della documentazione, e prevede strumenti efficaci per tutelare il condominio in caso di inadempimento.
Nei casi più gravi, si può arrivare anche alla responsabilità penale.
Se ti trovi in una situazione simile – come nuovo amministratore, come condomino o come consiglio di condominio – puoi agire subito per ottenere il passaggio di consegne e ripristinare la piena funzionalità della gestione.
Se vuoi approfondire l’argomento vai sul sito www.boreatticolangelo.it e digita nelle risorse la parola “amministratore”. Troverai diversi approfondimenti su questa figura.

