FAQ N. 1
Quali sono le procedure per affrontare e risolvere i propri debiti?
Sovraindebitamento: cosa stabilisce la legge?
La Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, conosciuta come legge anti suicidi, ha introdotto in Italia una procedura per la ristrutturazione dei debiti dei privati (cosiddetti insolventi civili) con l’obiettivo di risolvere la crisi da sovraindebitamento e ottenere l’esdebitazione. Il Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D.lgs 14/2019 – ex legge 27 gennaio 2012, n. 3 e successive modifiche) ha riformato la disciplina del sovraindebitamento, ridisegnando le procedure e delineando nuovi confini e limiti di questo istituto.
Sei un soggetto sovraindebitato?
Puoi definirti tale se ti trovi in uno stato di crisi o di insolvenza che non ti permette di soddisfare regolarmente le obbligazioni che hai assunto.
Perché dovresti valutare di avvalerti di uno degli strumenti previsti dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza? Perché il fine ultimo delle procedure previste in tema di sovraindebitamento è quello di consentire di ottenere il beneficio dell’esdebitazione. Ricorda che questo istituto permette alla persona di liberarsi dai debiti non soddisfatti nell’ambito della procedura scelta, in quanto gli stessi vengono dichiarati inesigibili.
Tutti i tuoi debiti possono essere “definiti” con le procedure di sovraindebitamento?
No. Vi sono dei debiti che rimangono a carico del debitore insolvente. Ogni strumento ha specifiche disposizioni al riguardo.
Chi può accedere alle procedure di sovraindebitamento?
- Consumatore;
- Imprenditore agricolo;
- Start up innovative;
- Imprenditore minore, ovvero chi, negli ultimi tre esercizi prima del deposito dell’istanza di apertura della procedura, abbia realizzato:
- un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a euro trecentomila;
- ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore a euro duecentomila;
- un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a euro cinquecentomila;
- Imprenditore cessato;
- Socio illimitatamente responsabile;
- Professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;
- Società professionali ex L. 183/2011;
- Associazioni professionali o studi professionali associati;
- Ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice Civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
In quali casi non puoi avvalerti degli strumenti del sovraindebitamento?
- Se non ti trovi in uno stato di sovraindebitamento;
- Se sei un imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali;
- Se nei 5 anni precedenti sei già stato esdebitato;
- Se hai già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
- Se presenti all’Organismo di Composizione della Crisi una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la tua situazione economica;
- Se hai determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, dolo o frode (questo presupposto è previsto solo per alcune tipologie di procedure).
Quali sono gli strumenti che puoi scegliere in caso di sovraindebitamento?
Per porre rimedio all’eccessiva esposizione debitoria, il Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza individua questi strumenti:
- Piano di ristrutturazione dei debiti;
- Concordato minore;
- Liquidazione controllata;
- Esdebitazione del sovraindebitato incapiente;
- Procedure familiari in caso di sovraindebitamento delle famiglie.
FAQ N. 2
Come si sviluppa il percorso delle procedure di sovraindebitamento?
Quali sono gli organi con cui il debitore sovraindebitato entra in contatto?
- Avvocato/Advisor;
- Organismo di Composizione della Crisi: nomina il Gestore della Crisi;
- Tribunale.
Quali sono le spese che il soggetto sovraindebitato deve sostenere?
- Advisor: Compensi come da preventivo.
- OCC (Organismo di Composizione della Crisi): Spese di avvio della procedura determinate in modo fisso dall’OCC. A seguito del deposito, l’OCC predispone un preventivo che deve essere accettato dal debitore.
- Tribunale: Contributo unificato (euro 98,00) e marca da bollo (euro 27,00).
Di quante fasi si compone il percorso di sovraindebitamento?
Possiamo individuare due grandi fasi:
- Fase stragiudiziale: Inizia con il deposito della domanda all’Organismo di Composizione della Crisi competente e termina con il deposito della relazione da parte del gestore nominato dall’Organismo stesso.
- Fase giudiziale: Inizia con il deposito del ricorso da parte dell’Advisor dell’istante e si conclude con il provvedimento del Tribunale che accoglie o meno la domanda formulata con il ricorso.
Come lo Studio può aiutarti a uscire dalla crisi o insolvenza?
Il nostro Studio ti affiancherà con la seguente procedura:
In questa occasione lo Studio:
- Verifica se il Cliente ha i presupposti per accedere alle procedure di sovraindebitamento.
- Esamina la documentazione iniziale fornita dal Cliente.
- Approfondisce la valutazione del patrimonio liquidabile, inclusi beni immobili, conti bancari, investimenti, veicoli e altri asset.
- Spiega i criteri per determinare la rilevante difficoltà di adempiere alle obbligazioni e l’incapacità di adempierle regolarmente.
- Illustra la procedura presso l’OCC e successivamente al Tribunale.
- Esamina gli strumenti offerti dal Codice della Crisi.
- Formula un preventivo per assistere il Cliente nell’avvio della procedura.
In questa fase, si valuta con il Cliente la procedura più adatta alla sua situazione:
- Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore.
- Concordato Minore.
- Liquidazione Controllata.
- Esdebitazione del Debitore Incapiente.
Lo Studio assiste il Cliente nel reperimento dei documenti necessari per predisporre l’istanza.
Lo Studio assiste il Cliente nella preparazione della domanda per accedere alla procedura prescelta.
Lo Studio assiste il Cliente:
- Nel deposito della domanda.
- Nell’assistenza per il pagamento delle spese di avvio della procedura da versare all’OCC.
Lo Studio assiste il Cliente:
- Nella ricezione del preventivo da parte dell’OCC e nel versamento della prima rata del preventivo (si ricorda l’esame da parte dell’OCC dell’istanza).
- Nella verifica dell’ammissibilità della domanda da parte dell’OCC.
L’OCC nomina il Gestore della Crisi, incaricato di predisporre la relazione da allegare al ricorso da presentare in Tribunale. In questa fase, lo Studio assiste il Cliente Interagendo con il Gestore nell’interesse del Cliente.
Lo Studio provvede a depositare ricorso presso il Tribunale competente.
Il Tribunale fissa l’udienza durante la quale, alla presenza dell’avvocato dello Studio e dell’istante, esamina il ricorso, la documentazione e la relazione del Gestore. Il Giudice decide prima sull’ammissibilità della domanda e successivamente sull’accoglimento o meno della stessa.

