INDICE DEI CONTENUTI
1. Quadro normativo di riferimento
2. Ruolo del Regolamento Condominiale
3. Giurisprudenza Rilevante
4. Strumenti dell’amministratore in caso di installazione illegittima
5. Conclusioni
L’installazione di inferriate alle finestre o alle porte-finestre è una misura spesso adottata dai condòmini per proteggere la propria abitazione da intrusioni. È pur vero però che tale intervento può sollevare questioni non solo riguardanti i diritti degli altri condomini ma anche rispetto alle clausole contenute nel regolamento condominiale e al profilo del decoro architettonico dell’edificio.
Quadro normativo di riferimento
Nel Codice Civile le norme che rilevano rispetto a questo tema sono gli articoli 1102 e 1122 cc. L’articolo 1102 c.c., in particolare, stabilisce che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
L’articolo 1122 c.c., invece, prevede che il condòmino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni o determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.
Ruolo del regolamento condominiale
Sappiamo però che il regolamento condominiale può contenere disposizioni che limitano o vietano specifiche modifiche alle parti comuni o alle proprietà esclusive, al fine di preservare l’estetica e l’armonia dell’edificio. In particolare, un regolamento di natura contrattuale, approvato all’unanimità dai condòmini, può imporre restrizioni più rigorose rispetto alla legge, includendo il divieto di installare inferriate che alterino l’aspetto dell’edificio. In tali casi, il singolo condòmino è tenuto a rispettare le clausole del regolamento, indipendentemente dall’effettivo impatto estetico dell’intervento.
Giurisprudenza rilevante
La giurisprudenza si è trovata ad affrontare la questione dell’installazione di inferriate in ambito condominiale, evidenziando orientamenti sia favorevoli che contrari a tali interventi, a seconda delle circostanze specifiche.
Alcune pronunce ritengono sia legittima l’installazione di inferriate alle finestre di un’unità immobiliare in un condominio quando queste si inseriscono nella facciata dell’edificio senza causare un mutamento delle linee architettoniche ed estetiche. Tra queste ricordiamo il provvedimento del Tribunale di Torino, con sentenza del 6 novembre 2024, n. 5573, che ha ritenuto che le inferriate che si inseriscono nell’apertura dell’infisso senza ampliarla o alterarla, con un disegno lineare e dello stesso colore delle ringhiere dei balconi, non confliggono con le linee dell’edificio.
Di contro altre statuizioni hanno affermato l’illegittimità dell’installazione di inferriate alle finestre di un alloggio in un condominio quando questa turba le linee architettoniche dell’edificio. In tali casi, è valida la delibera con cui l’assemblea respinge la richiesta di autorizzazione avanzata dal condòmino. Tra queste ricordiamo il provvedimento del Tribunale di Milano che con sentenza del 16 gennaio 2024, n. 580 ha ritenuto applicabile una clausola regolamentare che vietava le modifiche pregiudizievoli per l’estetica del fabbricato, considerando che la facciata presentava un’unità stilistica e armonica nelle linee architettoniche.
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Strumenti dell’amministratore in caso di installazione illegittima
Nel caso in cui un condòmino abbia installato inferriate in violazione del regolamento condominiale o delle norme sul decoro architettonico, l’amministratore di condominio ha diversi strumenti per intervenire, sia in via stragiudiziale che giudiziale.
In primis egli deve verificare se l’installazione delle inferriate sia effettivamente contraria al regolamento condominiale o alle norme civilistiche. Qualora la verifica dia esito positivo può inviare una diffida scritta al condòmino responsabile, chiedendo la rimozione delle inferriate entro un termine prestabilito.
Nel caso in cui il condomino non dovesse ottemperare, l’amministratore può convocare un’assemblea straordinaria per deliberare in merito alle azioni da intraprendere, in via ordinaria o d’urgenza, per chiedere ed ottenere la rimozione delle inferriate.
CONCLUSIONI
Alla luce di quanto sopra possiamo concludere dicendo che l’installazione di inferriate da parte del singolo condòmino è generalmente consentita, purché:
- Non sia espressamente vietata dal regolamento condominiale
- Non arrechi pregiudizio al decoro architettonico dell’edificio.
È quindi consigliabile che il condòmino verifichi preventivamente le disposizioni del regolamento condominiale e valuti l’impatto estetico delle inferriate, eventualmente consultando l’amministratore o l’assemblea, per evitare future contestazioni.

