INDICE DEI CONTENUTI
1. La delega all’assemblea condominiale
2. Quanti deleghe si possono avere per singolo partecipante e che poteri hanno i delegati
3. Chi è il delegato al supercondominio
4. Differenze tra i due tipi di delega
5. Cosa può fare il condomino dissenziente
6. Se il condomino subisce un danno dall’esecuzione della delibera di supercondominio: a chi può rivolgersi
La delega all’assemblea condominiale
Quando un condomino non può partecipare all’assemblea, può farsi rappresentare da un delegato, che può essere un altro condomino, un familiare, un professionista o un estraneo. La delega deve essere scritta, firmata e contenere i dati del delegante, del delegato e la data dell’assemblea.
Limiti alla delega e poteri del delegato
Ai sensi dell’art. 67, comma 1, disp. att. c.c., nei condomìni con più di 20 partecipanti nessuno può rappresentare più di un quinto dei condomini e un quinto dei millesimi complessivi.
Il delegato ha gli stessi poteri del condomino delegante, salvo istruzioni specifiche. In assenza di indicazioni, può votare liberamente.
Il delegato al supercondominio
Nel supercondominio, la rappresentanza è più articolata: non partecipano i singoli condomini, ma i delegati dei singoli edifici. Ogni condominio nomina il proprio rappresentante con delibera assembleare, che agisce per conto dell’intero edificio. Il delegato non rappresenta persone fisiche, ma il soggetto “condominio”.
La nostra esperienza ci porta a tutelare i diritti e gli interessi del “condominio”.
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Delegato semplice vs delegato al supercondominio
Il delegato all’assemblea condominiale agisce su mandato personale e occasionale;
Il delegato al supercondominio ha un ruolo istituzionale e continuativo, ed esprime il voto per l’intero edificio che rappresenta. La responsabilità è verso il condominio, non verso i singoli.
Dissenso del condomino
Un condomino in disaccordo con la nomina del delegato al supercondominio può:
- Votare contro in assemblea;
- Impugnare la delibera entro 30 giorni;
- Chiedere la revoca del delegato.
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Non può invece impugnare direttamente una delibera del supercondominio, poiché non è parte dell’assemblea.

Danni e responsabilità
Se un condomino subisce un danno da una decisione del supercondominio, non può agire contro il delegato, ma può:
- Chiedere l’impugnazione da parte del proprio condominio;
- Agire, in casi estremi, contro il proprio condominio, se vi è inerzia o responsabilità.

