Inquadramento normativo: l’art. 1138 c.c. dopo la riforma del 2012
La disciplina della detenzione di animali domestici in condominio trova il suo fulcro nell’art. 1138, ultimo comma, c.c., come modificato dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220.
La norma stabilisce espressamente che:
“le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.
La formulazione ampia e priva di distinzioni ha posto immediatamente il problema della sua applicabilità anche ai regolamenti di natura contrattuale, tradizionalmente ritenuti idonei a incidere sui diritti individuali dei condomini.
A completamento del quadro normativo, rileva altresì l’art. 155 disp. att. c.c., che sancisce la cessazione di efficacia delle disposizioni regolamentari incompatibili con la nuova disciplina.
La nullità dei divieti nei regolamenti contrattuali: orientamento recente
La questione è stata affrontata in modo chiaro dalla giurisprudenza più recente.
Il Tribunale di Cagliari, Sez. II, 28 gennaio 2025, n. 134, ha affermato che:
- il divieto di detenere animali domestici è nullo anche se contenuto in regolamento contrattuale;
- l’art. 1138 c.c. ha natura di norma imperativa;
- il principio integra un limite di ordine pubblico alla autonomia privata.
Il Tribunale ha inoltre valorizzato:
- l’art. 155 disp. att. c.c., quale norma di chiusura del sistema;
- la conseguente inefficacia sopravvenuta delle clausole contrastanti.
Ne deriva che il regolamento contrattuale non può più incidere sul diritto del singolo condomino di detenere animali nella propria unità immobiliare.
La giurisprudenza di legittimità: il principio già affermato prima della riforma
Anche prima della riforma del 2012, la Corte di Cassazione aveva già delineato un orientamento restrittivo in ordine ai limiti imposti dai regolamenti assembleari.
In particolare:
- Cass. civ., 15 febbraio 2011, n. 3705
- Cass. civ., 4 dicembre 1993, n. 12028
hanno affermato che:
- i regolamenti approvati a maggioranza non possono comprimere diritti individuali dei condomini;
- il divieto di detenere animali domestici incide su una facoltà inerente al diritto di proprietà.
La riforma del 2012 ha quindi positivizzato un orientamento già consolidato, estendendone l’efficacia anche oltre il perimetro dei regolamenti assembleari.
La giurisprudenza di merito: conferme applicative
L’indirizzo sopra descritto è stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza di merito.
Tra le pronunce più significative:
- Tribunale di Lecce, 15 settembre 2022, n. 2549
- Tribunale di Piacenza, 28 febbraio 2020, n. 142
che hanno:
- dichiarato la nullità delle clausole regolamentari che vietano la detenzione di animali domestici;
- ribadito il carattere inderogabile della disciplina di cui all’art. 1138 c.c.
Si tratta di un orientamento ormai uniforme, che non distingue più tra regolamento assembleare e contrattuale.
I limiti al diritto di detenere animali: quiete, igiene e normale tollerabilità
Il riconoscimento del diritto di detenere animali non implica tuttavia un diritto assoluto.
Restano pienamente operanti:
- l’art. 844 c.c. (immissioni);
- le regole sulla civile convivenza condominiale.
La Corte di Cassazione ha chiarito che:
- Cass. civ., 12 febbraio 2016, n. 2864
- Cass. civ., 5 giugno 2019, n. 25097
il diritto deve essere esercitato nel rispetto:
- della normale tollerabilità delle immissioni (rumori, odori);
- delle condizioni igienico-sanitarie;
- del diritto degli altri condomini a non subire pregiudizi.
Il potere del giudice: riduzione del numero di animali
In presenza di situazioni patologiche, il giudice può intervenire con misure correttive.
Significativa è la pronuncia:
- Tribunale di Venezia, 17 dicembre 2020, n. 1936
che ha:
- riconosciuto la legittimità della detenzione di animali;
- ma disposto la riduzione del numero degli stessi in presenza di disturbi accertati.
Il criterio guida è quello della:
- proporzionalità;
- tutela dell’equilibrio tra diritti contrapposti.
Sintesi conclusiva
L’evoluzione normativa e giurisprudenziale consente oggi di affermare che:
- il diritto di detenere animali domestici è pienamente tutelato quale esplicazione del diritto di proprietà (art. 832 c.c.);
- qualsiasi divieto assoluto è nullo, anche se contenuto in regolamento contrattuale;
- la disciplina ha natura imperativa e di ordine pubblico;
- permane tuttavia un limite funzionale:
- rispetto della quiete;
- tutela dell’igiene;
- osservanza della normale tollerabilità ex art. 844 c.c.
In definitiva, il sistema realizza un equilibrio chiaro:
- nessun divieto preventivo,
- ma controllo giudiziale ex post in caso di abuso.
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