Ti è mai capitato di accordarti per l’affitto di un immobile con pochi messaggi WhatsApp?
Succede spesso, soprattutto per locazioni brevi o turistiche. Ma quello scambio di messaggi è davvero sufficiente per avere un contratto valido? Una recente sentenza del Tribunale di Napoli (sentenza nr. 1356 del 28.1.2026) chiarisce un punto fondamentale: no, non basta. Vediamo perché e cosa rischi concretamente.
La situazione concreta: accordo, acconto e ripensamento
Nel caso esaminato, le parti avevano concordato via WhatsApp:
- l’immobile oggetto della locazione,
- la durata (31 giorni),
- il canone.
Il futuro conduttore aveva anche versato un acconto di 500 euro.
Pochi giorni dopo, però, aveva rinunciato al soggiorno per motivi familiari e chiesto la restituzione della somma. Il locatore si era opposto, sostenendo che l’accordo fosse vincolante perché riferito a una locazione turistica.
Da qui il giudizio.
L’errore da evitare: pensare che i messaggi valgano come contratto
L’errore più comune è credere che:
“Se ci siamo messi d’accordo per iscritto su WhatsApp, il contratto esiste”.
In realtà, per le locazioni la legge richiede qualcosa di più.
L’art. 1, comma 4, della legge n. 431/1998 impone la forma scritta a pena di nullità.
Questo significa che, senza un vero contratto scritto, l’accordo non produce effetti giuridici vincolanti.
Cosa fare invece: il contratto va formalizzato
Se vuoi evitare contestazioni pertanto serve un contratto di locazione redatto per iscritto, sottoscritto dalle parti, anche in formato digitale, ma con firma elettronica idonea.
Solo così le parti sono realmente vincolate e il pagamento (acconto o caparra) ha una causa giuridica valida.
L’approfondimento giuridico: perché WhatsApp non basta
Il Tribunale chiarisce un principio molto netto ossia che i messaggi WhatsApp possono essere una prova, ma non integrano la forma scritta “ad substantiam” richiesta per la locazione.
E questo è conforme alla ratio della legge che prevedendo la forma scritta vuole garantire non solo la consapevolezza dell’impegno assunto, ma anche la certezza del contenuto del contratto (durata, canone, diritti e obblighi).
Infatti non dimentichiamo che dal punto di vista tecnico:
- i messaggi WhatsApp rientrano nell’art. 2712 c.c. (riproduzioni informatiche),
- non sono scrittura privata ex art. 2702 c.c., perché privi di firma elettronica qualificata o digitale.
Attenzione: il pagamento può diventare indebito
Se il contratto di locazione è nullo:
- l’acconto versato non è caparra,
- manca una causa giustificativa,
- e può configurarsi un indebito oggettivo, con diritto alla restituzione.
È proprio ciò che ha sostenuto – correttamente – la parte che aveva versato i 500 euro.
Conclusione
Accordarsi su WhatsApp non equivale a stipulare un contratto di locazione valido.
Senza un contratto scritto e sottoscritto, l’accordo è fragile, contestabile e potenzialmente nullo.
Formalizzare correttamente prima di ricevere o versare denaro è l’unica vera tutela.
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