INDICE DEI CONTENUTI
1. La trascrizione del preliminare
2. L’errore da evitare: pensare che la trascrizione basti sempre a proteggerti
3. Che rapporto si instaura tra sequestro e trascrizione?
4. Raccomandazioni operative
5. Conclusione
Hai firmato un contratto preliminare e l’hai correttamente trascritto nei registri immobiliari, ma poco dopo scopri che l’immobile è stato sottoposto a sequestro. Cosa succede adesso?
Questo è un tema delicato, soprattutto in contesti – purtroppo sempre più frequenti – in cui i sequestri penali colpiscono anche immobili oggetto di promesse di vendita. In questo approfondimento ti spieghiamo quando la trascrizione del preliminare ti protegge davvero… e quando invece no.
La trascrizione del preliminare
La trascrizione del contratto preliminare, ai sensi dell’art. 2645-bis c.c., è uno strumento volto a tutelare il promissario acquirente da atti pregiudizievoli trascritti o iscritti successivamente, come vendite a terzi, iscrizioni ipotecarie, pignoramenti, sequestri conservativi e, in certi casi, anche sequestri penali.
Tuttavia, l’opponibilità di tale trascrizione varia sensibilmente a seconda della natura del provvedimento di sequestro.
Può accadere anche che prima che si sottoscriva il definitivo, scopri che la casa è stata sequestrata dalla Procura perché oggetto di un’indagine penale. Il dubbio ti assale: “Quel preliminare serve ancora a qualcosa?”. Ecco, in questi casi, la differenza la fanno i dettagli – legali e temporali – e la natura del sequestro.
L’errore da evitare: pensare che la trascrizione basti sempre a proteggerti
Un errore comune tra acquirenti è credere che la semplice trascrizione del contratto preliminare metta al riparo da qualsiasi problema futuro, inclusi i sequestri.
La verità è che non tutti i sequestri sono uguali: quelli disposti da un giudice civile seguono logiche diverse rispetto ai sequestri penali, e gli effetti sul tuo diritto all’acquisto cambiano radicalmente.

Che rapporto si instaura tra sequestro civile e penale e trascrizione?
Sequestro civile e conservativo: la trascrizione è opponibile
Se il venditore subisce un sequestro conservativo (art. 2905 c.c. e artt. 671 e ss. c.p.c.) per debiti verso terzi, la tua trascrizione del preliminare può prevalere, a due condizioni:
- che sia stata eseguita prima della trascrizione del sequestro,
- che il contratto definitivo o la sentenza ex art. 2932 c.c. venga trascritto nei termini previsti dall’art. 2645-bis c.c. (entro 1 anno dalla data fissata per il rogito, e comunque entro 3 anni dalla trascrizione del preliminare).
Questa tutela discende dal principio della “prenotazione dell’effetto”: ciò che viene trascritto per primo prevale, proteggendo così il promissario acquirente da atti successivi.
Sequestro penale: prevale l’interesse pubblico
Completamente diversa è la situazione in presenza di sequestri penali, che hanno natura pubblicistica e mirano a tutelare l’interesse della collettività, non quello dei singoli.
Parliamo, ad esempio, di:
- Sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.)
- Sequestro conservativo penale (art. 316 c.p.p.)
- Sequestro probatorio (art. 253 c.p.p.)
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In questi casi, anche se il tuo preliminare è trascritto prima, il sequestro può prevalere.
Secondo la Cassazione penale, il sequestro è opponibile anche al terzo promissario acquirente se il contratto preliminare è strumentale al reato, privo di effettività o simulato, oppure se stipulato dopo il fatto di reato.
Questo accade, ad esempio, quando l’immobile è stato promesso in vendita per eludere un provvedimento giudiziario imminente, oppure in caso di vendite simulate tra parenti.
Nei procedimenti penali, inoltre, non esiste un automatismo di protezione per chi ha trascritto un preliminare: sarà il giudice a valutare caso per caso la buona fede dell’acquirente e la genuinità dell’operazione. E nei casi di confisca, la trascrizione del preliminare non basta per evitare la perdita del bene.
Firma un preliminare?
Verifica prima se il bene è a rischio sequestro.
Raccomandazioni operative
Ecco quindi che prima di procedere alla sottoscrizione del preliminare sarebbe opportuno verificare la provenienza del bene e le trascrizioni pendenti nei registri immobiliari.
CONCLUSIONE
La trascrizione del contratto preliminare costituisce un presidio fondamentale per la tutela dell’acquirente, anche contro sequestri civili, ma non garantisce in modo assoluto l’opponibilità ai sequestri penali, soprattutto se il contratto è successivo al fatto di reato o privo di effettiva causa.
- verificare la provenienza del bene, l’esistenza di indagini penali, e le trascrizioni pendenti nei registri immobiliari e penali;
- accompagnare la trascrizione del preliminare con richiesta di visure aggiornate presso i registri della Procura (ove possibile).
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