INDICE DEI CONTENUTI
1. CRIF e i Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC)
2. La Centrale Rischi della Banca d’Italia
3. Altri Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC)
4. Implicazioni per i consumatori
5. Consigli pratici per i consumatori
6. Conclusioni
CRIF e Centrale Rischi della Banca d’Italia, insieme ad altri Sistemi di Informazioni creditizie (SIC), raccolgono e gestiscono informazioni sulla solvibilità e l’affidabilità creditizia nel panorama finanziario e italiano.
La distinzione tra questi strumenti è fondamentale per comprendere le implicazioni sui diritti e le responsabilità dei consumatori.
È importante ricordare che il poter vantare una cosiddetta “buona storia creditizia” è uno dei presupposti per ottenere un finanziamento a condizioni di maggior favore.
CRIF e i Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC)
Il CRIF (acronico che sta per Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria) è una società privata che si occupa di registrare dati e credit score di ogni debitore, vale a dire tutte le informazioni sui finanziamenti che gli istituti di credito hanno erogato o che sono stati richiesti da individui e aziende.
È spesso utilizzato dalle banche e dagli istituti di credito per valutare l’affidabilità dei clienti in fase di concessione di prestiti o mutui.
Esaminiamo insieme le principali caratteristiche:
- registra informazioni sia positive (esempio: prestiti concessi e regolarmente rimborsati), sia negative (esempio: ritardi nei pagamenti, prestiti accettati ma non erogati, sofferenze bancarie, insolvenze);
- la conservazione dei dati segue regole stabilite dal Garante per la Protezione dei Dati Personali;
- il consumatore o l’azienda ha sempre il diritto dia accedere ai propri dati e, in caso di errori e/o illegittimità, chiederne la correzione/cancellazione;
- i dati negativi restano visibili per un periodo variabile (esempio: 12 mesi per i ritardi nei pagamenti sanati; fino a 36 mesi per sofferenze non risolte).
La Centrale Rischi della Banca d’Italia
La Centrale Rischi (CR), diversamente dalla CRIF, è un sistema pubblico gestito dalla Banca d’Italia con l’obiettivo di monitorare il rischio di credito a livello sistemico e supportare la stabilità finanziaria.
Esaminiamo insieme le caratteristiche principali:
- registra solamente i finanziamenti (esempio: mutuo, prestiti personali ecc.) e le garanzie, vale a dire le posizioni debitorie superiori a euro 30.000,00 (c.d. soglia di censimento), ovvero le sofferenze superiori ad Euro 250,00;
- è alimentata dagli istituti finanziari che, per consentire una corretta e aggiornata situazione sull’andamento dell’impegno finanziario, inviano periodicamente segnalazioni alla Banca d’Italia;
- è sempre possibile, per chi indaga, verificare la regolarità dei rapporti in cui il soggetto è coinvolto anche come garante o magari come semplice cointestatario del rapporto;
- il consumatore o l’azienda ha sempre il diritto di accedere ai propri dati e, in caso di errori e/o illegittimità, chiederne la correzione/cancellazione;
- i dati negativi restano visibili per un periodo variabile (esempio: 36 mesi dalla data di regolarizzazione o chiusura dell’esposizione).
Altri Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC)
Oltre a CRIF e alla Centrale Rischi, esistono altri database che raccolgono informazioni finanziarie, tra cui:
- Experian e CTC (Consorzio Tutela del Credito): anch’essi SIC privati che operano in modo simile a CRIF;
- CAI (Centrale di Allarme Interbancaria): database pubblico che registra assegni bancari e carte di pagamento irregolari;
- Sistemi di monitoraggio interni degli istituti di credito: ogni banca può mantenere archivi interni con informazioni sulla clientela;
- SIA (Società Interbancaria per l’Automazione): gestisce informazioni sui pagamenti e sulle operazioni effettuate tramite circuiti bancari.
Implicazioni per i consumatori
La presenza nei database sopra citati può avere effetti rilevanti sui consumatori:
- Accesso al credito: una segnalazione negativa in CRIF, nella Centrale Rischi o negli altri SIC può precludere la concessione di finanziamenti o rendere più onerosi i prestiti.
- Possibilità di ricorso: in caso di segnalazioni illegittime il consumatore può presentare un reclamo all’intermediario finanziario, al Garante della Privacy o, nei casi più gravi, ricorrere all’Autorità Giudiziaria. È bene ricordare che le ipotesi più ricorrenti di illegittimità della segnalazione sono riconducibili a tre precise fattispecie: la mancata ricezione dell’avviso ex art. 4, comma 7 del Codice di Deontologia per i sistemi di informazioni creditizie e art. 125, comma 3 del TUB, l’errava valutazione dell’intermediario circa lo stato di insolvenza del soggetto segnalato, il mancato aggiornamento della segnalazione una volta intervenuto un accordo transattivo ovvero dopo la riduzione del credito accertata giudizialmente.
- Effetti sul merito creditizio: le informazioni contenute nei database possono influenzare le condizioni di finanziamento offerte dagli istituti di credito.
Consigli pratici per i consumatori
Per evitare situazioni pregiudizievoli legate alle segnalazioni nei predetti SIC, i consumatori dovrebbero verificare periodicamente la propria posizione debitoria accedendo, gratuitamente, alle banche dati e segnalando, tempestivamente, errori.
È importante ricordare che richiedere la cancellazione delle segnalazioni illegittime è un vostro diritto.
CONCLUSIONI
Comprendere le differenze tra CRIF, Centrale Rischi della Banca d’Italia e altri SIC è essenziale per poter gestire e monitorare al meglio la propria posizione finanziaria.
I consumatori devono essere consapevoli dei propri diritti e delle proprie possibilità di tutela. Non dimenticare: un’attenta gestione delle proprie informazioni finanziarie può favorire una migliore affidabilità creditizia e migliori condizioni di finanziamento nel lungo periodo.

