INDICE DEI CONTENUTI
1. Premessa: cos’è il piano di ristrutturazione
2. Procedura di ristrutturazione dei debiti
3. definizione di consumatore
4. forma della proposta
5. contenuto della proposta
6. misure protettive
7. conclusioni
ASCOLTA L’INTRODUZIONE
PREMESSA: cos’è il piano di ristrutturazione
La disciplina del sovraindebitamento ha un ruolo fondamentale sia in ambito economico che sociale in quanto dà la possibilità alle persone in possesso di determinati requisiti di risolvere non solo la propria situazione debitoria, ma anche di esdebitarsi.
Ecco quindi che i cosiddetti debitori civili e gli imprenditori sottosoglia possono decidere di utilizzare gli strumenti del piano di ristrutturazione, del concordato minore, della liquidazione controllata e della esdebitazione del debitore incapiente per rientrare in quel tessuto economico e sociale dal quale sono esclusi a causa della loro incapacità a far fronte alle obbligazioni assunte.
Data quindi l’importanza rivestita da questi strumenti, da una parte, e la presa di coscienza che gli stessi hanno presentato delle criticità nella loro applicazione concreta che il legislatore con il correttivo ter (D.lgs 136/2024), in vigore dal 29 settembre scorso è intervenuto sul testo del Codice della Crisi e dell’Impresa (D.lgs 14/2019).
Oggi poi ci concentriamo sul primo degli strumenti messi a disposizione dal Codice della Crisi, ossia il piano di ristrutturazione, affrontando in primis i soggetti che ne possono usufruire e successivamente analizzando la procedura che deve essere seguita per ottenere i benefici previsti dal legislatore.
PROCEDURA DI RISTRUTTUAZIONE DEI DEBITI
La disciplina dello strumento che oggi stiamo trattando la rinveniamo nel Capo II “procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento” / Sezione II “Ristrutturazione dei debiti del consumatore” negli articoli compresi tra il 67 e il 73. Esso è soggetto all’omologazione da parte del Tribunale ed è condizionato dalla meritevolezza del debitore, dal fatto che questi sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte o se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Va poi specificato che ai creditori non viene riconosciuto un diritto di voto, ma questi semplicemente hanno il diritto di inviare osservazioni al piano nei venti giorni successivi alla comunicazione da parte dell’ Organismo per la Composizione delle Crisi (OCC) della pubblicazione della proposta e del piano in apposita area del sito web del tribunale.
Già dalla rubrica della Sezione, e ancor più se leggiamo l’articolo 67, notiamo che la misura è rivolta al consumatore sovraindebitato.
Ebbene è il caso di spendere qualche parola proprio sul termine “consumatore”.
DEFINIZIONE DI CONSUMATORE
Sappiamo che il legislatore aveva già previsto all’articolo 2 comma 1 lettera e) la definizione, tuttavia questa è stata oggetto di intervento da parte del correttivo ter proprio per meglio chiarire i soggetti che possono essere qualificati tali. Oggi quindi è definita consumatore la persona fisica che agisce per fini estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro V del cc e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore.
La nuova definizione amplia quindi la platea dei soggetti che possono accedere allo strumento includendo anche i soci illimitatamente responsabili di società di persone e di capitali sempre che i debiti abbiano natura personale e non siano quindi originati dallo svolgimento dell’attività.
A ben vedere però conferire ad un socio illimitatamente responsabile la possibilità di accedere per i proprio debiti personali, ad esempio, al piano di ristrutturazione lo espone al rischio di una duplicazione delle procedure qualora la società cui appartiene decida anche essa di avvalersi di una procedura di regolamentazione della crisi.
Il consumatore deve poi trovarsi in uno stato di sovraindebitamento ossia deve versare in una situazione di crisi o di insolvenza. Ricordiamo che sono tali lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi (crisi) ovvero lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fattori esteriori i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (insolvenza).
FORMA DELLA PROPOSTA
La norma di riferimento è sempre l’articolo 67 il quale prevede che il consumatore sovraindebitato – con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi – può presentare un piano (il cosiddetto piano di ristrutturazione) nel quale indica in modo specifico tempi e modalità per soddisfare i creditori in qualsiasi forma e quindi superare lo stato di sovraindebitamento.
La proposta formulata dal consumatore sovraindebitato ha un contenuto cosiddetto libero purché la stessa sia corredata dall’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione, della consistenza e della composizione del suo patrimonio, della indicazione degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni, della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le sue entrate e di quelle del suo nucleo familiare, ferma poi l’indicazione delle spese necessarie per il sostentamento della famiglia.
CONTENUTO DELLA PROPOSTA
Dal punto di vista poi del contenuto, va detto che il consumatore sovraindebitato può prevedere il soddisfacimento dei crediti:
- in modo integrale o
- in misura parziale (ossia un pagamento in misura ridotta) o
- in misura differenziata che dovrebbe comunque sempre essere rispettoso della suddivisione in classi dei creditori
Il piano poi può essere formulato proponendo anche la falcidia dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del TFR, della pensione nonché delle operazioni di prestito su pegno. La rilevanza di tale disposizione è evidente atteso che mira alla liberazione delle risorse a vantaggio di tutti i creditori.
Ed ancora, il debitore può anche proporre il pagamento non integrale dei crediti privilegiati e ipotecari a condizione che ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quello realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, con la vendita dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione – come attestato dall’OCC. Sul punto va specificato che il correttivo ter ha rimosso dall’articolo 67, comma 4 il riferimento al “valore di mercato” dei beni in garanzia. La soddisfazione dei crediti privilegiati oggi è garantita pertanto per un importo non inferiore a quello che sarebbe ottenibile in caso di liquidazione riducendo in tal modo l’incertezza e la variabilità delle valutazioni economiche, fornendo parametri più definiti per calcolare la soddisfazione dei creditori privilegiati.
Rispetto ai crediti privilegiati, il legislatore con il correttivo ter ha introdotto la possibilità che il debitore possa chiedere una moratoria per il loro pagamento dilazionato fino a due anni dall’omologazione.
Rispetto a quanto sin qui esposto sono necessarie alcune sottolineature:
- il creditore ipotecario degradato non può esprimere un voto eventualmente negativo nei confronti del piano atteso che esso acquista efficacia con la sola omologazione. Il creditore può solo depositare delle osservazioni con le quali contesta la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria.
- il debitore deve rispettare l’ordine della cause legittime di prelazione nel senso che il pagamento dei creditori chirografari non può precedere quello dei creditori privilegiati.
- la moratoria non è priva di costi, poiché è comunque prevista la corresponsione degli interessi al tasso legale. In questo modo il legislatore ha voluto trovare un punto di incontro tra la necessità del debitore di ottenere il tempo necessario per stabilizzare la propria situazione finanziaria e il diritto del creditore a una compensazione per il ritardo subito.
Ma di più. La proposta può prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca sull’abitazione principale del debitore: questo a condizione che alla data del deposito della domanda lo stesso abbia adempiuto alle proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale e interessi scaduto a tale data. Ne consegue che il debito maturato per il rimborso del mutuo ipotecario contratto per l’acquisto della casa destinata a costituire l’abitazione principale del debitore è sottratto alle regole del concorso. La finalità del contenuto di questo comma dell’articolo 67 è evidente ossia è quella di favorire l’accesso del consumatore alle procedure di sovraindebitamento.
MISURE PROTETTIVE
Nel contesto della ristrutturazione dei debiti, Il debitore, ai sensi dell’articolo 70, comma 4, può richiedere al giudice misure protettive, inclusa la sospensione delle esecuzioni in corso, ma la concessione di tali misure è discrezionale e subordinata alla dimostrazione che le esecuzioni compromettano la fattibilità del piano. È evidente quindi che in questa tipologia di misura di composizione della crisi non si ha la cosiddetta automatic stay per le esecuzioni individuali.
CONCLUSIONI
È chiaro quindi l’intento del Correttivo Ter (D.Lgs. n. 136/2024) che è quello di ovviare alle criticità emerse nella concreta applicazione dello strumento di regolazione della crisi cercando di rendere più efficaci l’accesso alla misura e la sua esecuzione.

