Ipotesi di responsabilità penale dell’amministratore di condominio

Immagine di Gennaro Colangelo
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Indice

INDICE DEI CONTENUTI
1. PREMESSA
2. LE FUNZIONI DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
3. Responsabilità penale dell’amministratore
4. Conclusioni




ASCOLTA L’INTRODUZIONE


PREMESSA

L’amministratore di condominio, figura poliedrica, che deve gestire ogni aspetto della vita degli stabili che gestisce dalla contabilità alla sicurezza.  Gestione che comporta l’assunzione da parte dell’amministratore di responsabilità civili e penali, spesso interconnesse tra loro.

Oggi qui illustreremo le ipotesi di responsabilità penale dell’amministratore di  condominio e di come un eventuale condanna di quest’ultimo, a seconda dei casi, possa riflettersi su tutti i partecipanti al condominio e quindi sui condomini stessi.

Le funzioni dell’amministratore di condominio

Le principali funzioni ovvero i primari obblighi di un amministratore condominiale, che ha anche la rappresentanza legale del condominio, li rinveniamo nel Codice Civile ed in particolare quivi si evidenziano le seguenti attività.

  1. Deve dare esecuzione alle delibere assembleari.
  2. Deve occuparsi della manutenzione delle parti comuni dell’edificio, garantendo il buon funzionamento di impianti (esempio l’ascensore) il riscaldamento centralizzato, e altre strutture comuni.
  3. Deve occuparsi della gestione finanziaria ordinaria, straordinaria e della relativa rendicontazione convocando annualmente l’assemblea ordinaria di condominio e/o eventuali assemblee straordinarie atte a deliberare su lavori da eseguirsi nello stabile condominiale.
  4. Deve far rispettare i precetti del regolamento condominiale, intervenendo in caso di violazioni (esempio: uso improprio degli spazi comuni).
  5. Deve mantenere aggiornati i registri condominiali: RAC (registro anagrafe condominiale) e RAS (registro anagrafe sicurezza).
  6. Deve adottare le misure necessarie in caso di emergenze per tutelare l’integrità dell’edificio o la sicurezza degli abitanti, anche senza una previa approvazione dell’assemblea.

Responsabilità penale dell’amministratore

In ragione delle funzioni attribuite possiamo delineare le ipotesi di reato più frequenti in cui incorre l’amministratore di condominio.

  1. Appropriazione indebita (art. 646 c.p.): Si verifica quando l’amministratore si appropria delle somme dei condomini, utilizzandole per fini personali o estranei alla gestione del condominio.
  2. Falsità in atti (art. 476 e seguenti c.p.): Riguarda la falsificazione di documenti, bilanci o verbali delle assemblee condominiali (esempio apponendo sottoscrizioni che vengono successivamente disconosciute).
  3. Omessa denuncia di reati (art. 361 c.p.): Quando l’amministratore non denuncia situazioni di reato di cui è venuto a conoscenza nell’esercizio della sua funzione.
  4. Violazione della normativa sulla sicurezza: in cui incorre tanto nel caso in cui non rispetti gli obblighi relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro quanto nel caso in cui non rispetti le prescrizioni sulla sicurezza degli edifici (ad esempio non eseguendo il dovuto CPI).

A fronte di quanto sopra i condomini hanno ricadute dirette e indirette sulla propria sfera personale; infatti se direttamente nel caso di appropriazione indebita hanno una perdita economica e/o decremento patrimoniale nel caso di violazione delle normativa sulla sicurezza che comportassero direttamente danno a terzi potrebbero essere tenuti a risarcire pro quota millesimale eventuali danni nel caso in cui l’amministratore non si sufficientemente capiente ovvero l’assicurazione dello stesso non compra determinate inadempienze.

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CONCLUSIONI

Da quanto sopra emerge la necessità che l’amministratore di condominio agisca con diligenza, correttezza, e trasparenza nello svolgimento delle proprie funzioni al fine di prevenire situazioni potenzialmente dannose per i condomini attenendosi scrupolosamente tanto agli obblighi imposti dalla legge quanto a quello derivanti dalla diligenza del buon padre di famiglia.

In ultimo a parere dello scrivente legale pare opportuno “potenziare” la normativa relativa alla consegna della documentazione, se richiesta da consiglieri e condomini stessi, atteso che solo attraverso il controllo della documentazione il singolo condomino e/o il consigliere può rendersi conto di eventuali pregiudizi in corso, andando a stabilire ad esempio che in caso di mancata immediata consegna l’amministratore può essere soggetto a richiesta di revoca giudiziale.

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