La transazione fiscale conclusa nell’ambito degli accordi di ristrutturazione: quando, chi e perché può essere utile ai fini del risanamento dell’impresa agricola?
Sei un imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento e decidi di voler avviare con i tuoi creditori delle trattative dirette a regolare la situazione in cui ti trovi per risanare la tua impresa. Sappiamo che è una strada che puoi percorrere perché il Codice della Crisi di Impresa e dell’insolvenza te ne dà la possibilità.
Ecco, quindi, che puoi scegliere di andare a stipulare i cd accordi di ristrutturazione (artt. 57, 60 e 61 CCII).
C’è però un’altra cosa che puoi fare per andare a regolamentare, in questo periodo di trattative, i debiti che hai nei confronti delle amministrazioni pubbliche (ad esempio l’agenzia delle entrate).
Sei curioso? Allora non ti rimane che continuare a leggere!
Ebbene sì, in questo periodo il CCII all’art. 63 ti dà la possibilità di proporre il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari o contributivi.
Come procedere?
- Devi depositare la proposta di transazione, unitamente alla documentazione prescritta per gli accordi di ristrutturazione e alla dichiarazione sostitutiva presso il competente ufficio dell’agenzia della riscossione nonché degli altri uffici competenti.
- Alla proposta deve seguire entro 90 giorni dal deposito l’adesione. L’adesione equivale quindi a sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione
- Successivamente dovrai provvedere ai pagamenti entro 60 giorni dalle scadenze. Attenzione che se non le rispetti, la transazione viene risolta.
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E se l’amministrazione non risponde nei termini? In tal caso vuol dire che nega il suo assenso alla applicazione di questo istituto.
E tutto finito, quindi? La risposta è negativa perché il Tribunale potrebbe ugualmente procedere all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione (nonostante non vi sia di fatto l’accordo del creditore erariale, previdenziale e assistenziale) a condizione che:
- l’adesione dell’amministrazione finanziaria sia determinate per il raggiungimento delle maggioranze;
- vi sia un progettista indipendente che attesti che il trattamento riservato ai creditori pubblici è più conveniente rispetto a quanto otterrebbero da una eventuale liquidazione giudiziale.
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Tecnicamente quello che vi abbiamo appena descritto è il c’è cram down (o ristrutturazione forzata del passivo) che per l’appunto si verifica quando una impresa in crisi presenta una proposta per soddisfare parzialmente i creditori e il tribunale decide di conferma il piano presentato anche se i creditori sollevano delle obiezioni al contenuto del piano stesso.
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