INDICE DEI CONTENUTI
1. COS’È IL CRIF?
2. DIFFERENZE TRA CRIF E CENTRALE RISCHI DELLA BANCA D’ITALIA
3. PRESUPPOSTI PER LA SEGNALAZIONE AL CRIF
4. COSA DOVREBBE FARE IL CRIF QUANDO NON SUSSISTONO PIÙ I PRESUPPOSTI PER MANTENERE LA SEGNALAZIONE
5. CONSEGUENZE DELL’ERRATA SEGNALAZIONE
6. RISARCIMENTO DEL DANNO
7. CONCLUSIONI
ASCOLTA L’INTRODUZIONE
Cos’è il CRIF?
Il CRIF (Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria) è una società privata che gestisce il principale sistema di informazioni creditizie in Italia, noto come EURISC. Questo sistema raccoglie e conserva dati relativi a finanziamenti richiesti e concessi a privati e imprese, con l’obiettivo di supportare gli istituti finanziari nella valutazione del merito creditizio dei clienti.
Differenze tra CRIF e Centrale Rischi della Banca d’Italia
Mentre il CRIF è un sistema di informazioni creditizie privato, la Centrale Rischi della Banca d’Italia è un servizio pubblico che raccoglie dati sui crediti superiori a 30.000 euro concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari. La Centrale Rischi della Banca d’Italia ha l’obiettivo di monitorare la stabilità del sistema finanziario e fornisce un quadro più ampio delle esposizioni creditizie delle imprese e delle persone fisiche.
Presupposti per la segnalazione al CRIF
Le segnalazioni al CRIF avvengono in base a specifici criteri stabiliti dalle normative di settore. I principali presupposti per la segnalazione includono:
- Richiesta di finanziamento. Ogni volta che un individuo o un’impresa richiede un finanziamento, l’informazione viene registrata nel sistema EURISC.
- Concessione del finanziamento. Quando un finanziamento viene concesso, i dettagli relativi all’ammontare, alla durata e alle condizioni del prestito vengono registrati.
- Ritardi nei pagamenti. Se il debitore accumula ritardi nei pagamenti, l’istituto finanziario segnala il ritardo al CRIF dopo un certo periodo di tempo (solitamente dopo 30 giorni di ritardo).
- Sofferenza del credito. Se il debitore non è in grado di rimborsare il finanziamento e il credito viene classificato come “in sofferenza”, viene effettuata una segnalazione.
Cosa dovrebbe fare il CRIF quando non sussistono più i presupposti per mantenere la segnalazione
Quando non sussistono più i presupposti per mantenere una segnalazione al CRIF, quest’ultimo è tenuto ad aggiornare o cancellare i dati relativi alla segnalazione. Le azioni specifiche includono:
- Aggiornamento delle informazioni. Il CRIF deve aggiornare tempestivamente i dati nel sistema EURISC quando il debitore regolarizza la sua posizione. Questo include la registrazione dei pagamenti effettuati e l’eliminazione delle segnalazioni di ritardo non più attuali.
- Cancellazione dei dati. Se la segnalazione era errata o non più pertinente, il CRIF deve procedere alla cancellazione dei dati errati. La cancellazione deve essere eseguita su richiesta del soggetto segnalato o dell’istituto finanziario che ha originato la segnalazione.
- Comunicazione al soggetto segnalato. Il CRIF deve informare il soggetto segnalato dell’avvenuta modifica o cancellazione dei dati, garantendo trasparenza nel processo di gestione delle informazioni.
- Tempestività. Tutte le modifiche devono essere effettuate con la massima tempestività per evitare ulteriori danni al soggetto segnalato.
- Rettifica su segnalazione: Se un soggetto rileva un errore nei propri dati, può richiedere la rettifica direttamente al CRIF. In tali casi, il CRIF è obbligato a verificare l’accuratezza delle informazioni e a correggere eventuali errori.
Conseguenze dell’errata segnalazione
Le conseguenze di un’errata segnalazione al CRIF possono essere gravi e includono:
- Difficoltà di accesso al credito. Una segnalazione negativa può portare al rifiuto di nuove richieste di finanziamento da parte delle banche.
- Danno reputazionale. La reputazione creditizia di un individuo o di un’impresa può essere compromessa, con effetti negativi sui rapporti commerciali.
- Danni economici. L’impossibilità di accedere al credito può impedire investimenti, espansioni o il normale svolgimento delle attività economiche.
Risarcimento del danno
In caso di errata segnalazione, il soggetto danneggiato ha il diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti. La giurisprudenza italiana ha stabilito criteri e principi per la risarcibilità di tali danni. In particolare, la sentenza della Corte di Cassazione n. 3133 del 10 febbraio 2020 ha affermato che:
- Il risarcimento per danni derivanti da errata segnalazione alla Centrale Rischi è considerato un danno patrimoniale e, quindi, pignorabile.
- Il danno deve essere provato concretamente dal soggetto danneggiato, dimostrando il nesso causale tra la segnalazione errata e il pregiudizio economico subito.
CONCLUSIONI
L’errata segnalazione al CRIF può causare significativi danni economici e reputazionali. La giurisprudenza italiana, come evidenziato dalla sentenza n. 3133 del 2020, consente il risarcimento di tali danni, purché siano provati concretamente. È essenziale pertanto tenere sempre monitorata la propria situazione in CRIF in modo tale da poter intervenire tempestivamente.

