Vendita diretta immobiliare

Condividi con
LinkedIn
Facebook
Email

È un istituto processualmente nuovo, introdotto con il decreto legislativo n.149 del 2022, che consente al debitore esecutato, previa autorizzazione del giudice, di poter intervenire direttamente nella vendita del suo immobile nonostante l’esecuzione in corso. Per avvalersi di questo istituto il debitore esecutato deve rispettare i termini, i modi e le condizioni indicate negli articoli 568 bis e 569 bis codice di procedura civile. In particolare non oltre dieci giorni prima dell’udienza prevista dall’art. 569 il debitore può chiedere al giudice dell’esecuzione l’autorizzazione a vendere direttamente l’immobile pignorato ad un prezzo non inferiore a quello indicato dall’esperto nella relazione di stima. Il procedimento di vendita diretta si esaurisce con l’aggiudicazione dell’immobile pignorato e permette  di rendere più efficiente e rapido il processo esecutivo in quanto riduce i tempi e i costi associati invece alle vendite all’asta.