INDICE DEI CONTENUTI
1. Il deposito cauzionale: limiti strutturali
2. Strumenti di garanzia alternativi o integrativi
3. Validità e opponibilità delle garanzie
4. Strategia per il locatore: criteri di scelta della garanzia
5. Conclusioni
Nel contesto delle locazioni, soprattutto ad uso abitativo e commerciale, la tutela del locatore contro l’inadempimento del conduttore riveste un’importanza cruciale. Il deposito cauzionale non rappresenta l’unico – né il più efficace – strumento di garanzia a disposizione del locatore. L’evoluzione della prassi contrattuale consente di affiancare o sostituire alla cauzione una serie di ulteriori garanzie, spesso più efficaci in termini di recupero e deterrenza.
L’obiettivo del presente approfondimento è analizzare, in chiave operativa e giuridica, le principali forme di tutela ulteriori rispetto al deposito cauzionale, valutandone l’ammissibilità, i vantaggi e i limiti, alla luce del diritto vigente.
Il deposito cauzionale: limiti strutturali
Il deposito cauzionale, generalmente pari a due o tre mensilità del canone, ha natura reale e finalità indennitaria. Non ha funzione di corrispettivo né può considerarsi caparra confirmatoria. I limiti principali sono:
- quantitativo – la legge ne limita l’entità (di regola, max 3 mensilità per le abitazioni);
- inefficacia nei casi di inadempimento grave – spesso insufficiente a coprire morosità prolungate o danni ingenti all’immobile;
- obbligo di restituzione con rivalutazione e interessi.
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Per tali ragioni, la sola cauzione si dimostra inadeguata in molte situazioni concrete.
Strumenti di garanzia alternativi o integrativi
Fideiussione bancaria o assicurativa
Ricordiamo che la fideiussione è un contratto regolato dagli artt. 1936 ss. del Codice Civile, con cui un soggetto (il fideiussore) si obbliga verso il creditore (in questo caso, il locatore) a garantire l’adempimento di un’obbligazione altrui (quella del conduttore). Può essere:
- a prima richiesta – la banca/assicurazione è obbligata a pagare senza contestazioni preliminari (Cass. Civ., sez. III, n. 3947/2020);
- con beneficio di escussione preventiva – l’obbligazione del garante sorge solo dopo il tentativo infruttuoso verso il debitore principale.
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Essa ha indubbiamente il vantaggio di avere una elevata solvibilità del garante, tuttavia è un costo economico che rimane a carico del conduttore.
Polizza assicurativa contro il rischio locativo
È un contratto autonomo in cui l’assicuratore si obbliga a risarcire un dannoal verificarsi di un evento incerto, a fronte del pagamento di un premio da parte del contraente. Polizze che coprono i rischi di:
- morosità canoni;
- danni all’immobile;
- spese legali per sfratto.
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Sono stipulate dal locatore o dal conduttore, ma a beneficio del locatore.
Cessione del credito e mandato all’incasso
Il locatore può ottenere dal conduttore:
- la cessione del credito verso terzi (es. stipendio, indennità, rimborsi);
- un mandato irrevocabile all’incasso (es. su conto corrente).
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Tali strumenti sono leciti se rispettano il principio di buona fede e proporzionalità.
Garanzie reali o personali di terzi
Le garanzie personali e reali di terzi sono strumenti giuridici attraverso i quali un soggetto estraneo all’obbligazione principale (cioè un terzo, rispetto ad esempio al rapporto locatore-conduttore) assicura l’adempimento dell’obbligazione assunta da un’altra persona. Sono strumenti largamente utilizzati nel diritto civile, incluse le locazioni, per rafforzare la tutela del creditore (in questo caso, il locatore).
- pegno su beni mobili registrati o titoli;
- ipoteca su beni immobili (meno frequente per locazioni);
- fideiussione di soggetto terzo con solvibilità certa.
Validità e opponibilità delle garanzie
Tutte le garanzie devono essere:
- chiaramente indicate nel contratto;
- valide ai sensi del codice civile (artt. 1936 ss. c.c. per la fideiussione, art. 2740-2741 per le garanzie patrimoniali);
- non vessatorie, in caso di conduttore consumatore (art. 33 ss. Codice del Consumo, D. Lgs. 206/2005).
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Per le locazioni commerciali, si applicano criteri più flessibili data la piena libertà negoziale tra le parti.
Strategia per il locatore: criteri di scelta della garanzia
La scelta dello strumento di tutela più adeguato dipende da vari fattori:
- valore del canone e del bene locato;
- durata del contratto;
- affidabilità economica del conduttore;
- urgenza di rientro in caso di morosità;
- disponibilità di terzi garanti.
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Consiglio operativo: nella redazione del contratto, è opportuno prevedere un sistema integrato di garanzie (es. cauzione + fideiussione + polizza), calibrato sul rischio locativo specifico.
CONCLUSIONI
In sintesi, il deposito cauzionale rappresenta solo uno degli strumenti di tutela a disposizione del locatore. L’attuale prassi e la giurisprudenza consentono l’utilizzo di garanzie contrattuali plurime, anche cumulative, purché lecite, proporzionate e correttamente formalizzate. La personalizzazione delle garanzie nel contratto di locazione costituisce una delle chiavi per prevenire il contenzioso e assicurare l’equilibrio contrattuale.
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